Da Winnie the Pooh a Topolino: le conseguenze della decadenza dei diritti nel licensing dal punto di vista legale

È notizia ormai nota che dal 1° gennaio 2024 è scaduto il diritto d’autore di Topolino nella sua versione del 1928, che entra ufficialmente nel pubblico dominio. Ma non è questo il primo caso: era già accaduto ad altri personaggi, come Winnie The Pooh nel 2022, che in seguito a questo evento ha visto l’anno successivo l’uscita nei cinema di una sua versione horror, e Piccolo Principe ancor prima nel 2014.

Ma quali sono le implicazioni della decadenza del diritto d’autore dal punto di vista del licensing?

Licensing Italia ha intervistato l’Avv. Lorenzo Vigevano, Senior Associate dello Studio Legale milanese Dike Legal, specializzato in diritto d’autore, di cui riportiamo un estratto.

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Avv. Lorenzo Vigevano

L.I.: ​Cosa si intende per decadenza dei diritti dautore?

L.V.: Per decadenza dei diritti d’autore si intende il termine a decorrere dal quale un’opera dell’ingegno cade in pubblico dominio e può essere utilizzata da chiunque, senza che l’autore possa più godere dei diritti patrimoniali sulla stessa. Tuttavia, come vedremo, al titolare permangono i diritti morali: ad esempio il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera o di vietare ogni deformazione della stessa.

In linea generale i diritti patrimoniali, comunemente definiti “di sfruttamento economico dell’opera”, durano tutta la vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte, protraendosi così anche in capo agli eredi. Una volta decorsi, cessa il diritto esclusivo sull’opera dell’ingegno che diviene così di pubblico dominio e, pertanto, liberamente utilizzabile da chiunque, ma sempre nel rispetto del diritto morale che invece non si esaurisce mai, in quanto è incedibile, irrinunciabile ed imprescrittibile.

L.I.: Sappiamo che i diritti di Topolino sono scaduti solo per gli Stati Uniti, ma quali sono i termini di decadenza previsti dalla legge italiana?

L.V.: Ad oggi, mentre la tutela conferita dal sistema americano per le opere pubblicate prima del 1978 ha una durata di 95 anni a decorrere dalla pubblicazione, in Italia i termini di decadenza previsti dalla legge sul diritto d’autore per i personaggi di fantasia che presentano elementi di creatività, novità ed originalità, la cui protezione viene concessa già dal momento della creazione dell’opera, sono, come sopra accennato, i 70 anni dopo la morte dell’autore dell’opera dell’ingegno (art. 25, l.d.a.). 

L.I.: Rispetto a tre dei casi più noti nel mondo entertainment (Le Petit Prince, Winnie the Pooh e Topolino) ci sono stati o ci saranno impatti sul licensing?

L.V.: Anche rispetto ai casi più noti, è sempre opportuno estendere il campo d’azione: i diritti sui personaggi di fantasia non si limitano al diritto d’autore, ma possono essere protetti da altri istituti posti a salvaguardia della proprietà intellettuale. Da un lato, per il caso di Topolino, si consideri che il personaggio caduto in pubblico dominio è quello ritratto in Steamboat Willie” del 1928, laddove Mickey Mouse di oggi, che ciascuno di noi ha in mente, è il personaggio moderno che presenta tratti distintivi ben distanti da quello della prima versione in bianco e nero: veste un paio di pantaloni rossi con i bottoni bianchi, non ha la coda, indossa guanti bianchi e ha degli occhi espressivi, con le pupille. Quest’ultimo personaggio non è caduto in pubblico dominio, ma è tuttora protetto. 

A ciò si aggiunga che le valutazioni circa eventuali impatti sul licensing non si devono mai fondare su precedenti situazioni, in quanto eventuali licenze vanno necessariamente valutate caso per caso, con l’ausilio di professionisti di settore.

L.I.: In base alla legge italiana è possibile intervenire per posticipare i termini di decadenza come è successo negli USA con Mickey Mouse Act?

L.V.: La questione non è di pronta ed immediata soluzione, ma si potrebbe sostenere che in Italia non sarebbe possibile, in quanto una legge atta ad estendere i termini di decadenza del diritto d’autore oltre i 70 anni potrebbe potenzialmente contrastare con il fine di uniformare la durata della tutela delle opere dell’ingegno ambita dall’Unione Europea. Il diritto d’autore, infatti, è regolato non solo dalla legge italiana e da norme nazionali, ma anche da disposizioni europee ed internazionali.

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