Gallerie degli Uffizi vs Jean Paul Gautier: la tutela dell’immagine dei beni culturali contro utilizzi non autorizzati

Il punto di vista dell’avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana di BIPART, studio specializzato in diritto della proprietà intellettuale e diritto dell’arte, sulla disputa Gallerie degli Uffizi vs Jean Paul Gautier

“Le Gallerie degli Uffizi di Firenze custodiscono una straordinaria collezione di opere, tra cui spicca la celeberrima Nascita di Venere di Sandro Botticelli.

Il dipinto, un simbolo del Rinascimento italiano, è una delle immagini più note di tutta la storia dell’arte, soggetto ormai iconico e fonte di ispirazione per artisti di tutto il mondo.

Ma se l’ispirazione è sempre lecita, in qualche modo anche favorita, la riproduzione di un bene culturale, ovvero un’opera che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, quale che sia la proprietà (pubblica o privata, sebbene a condizioni e con modalità diverse), è nel nostro ordinamento (ma non solo) di norma rimessa all’autorizzazione dell’ente che l’ha in custodia.

Il Codice dei beni culturali, infatti, prevede espressamente che “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione […] dei beni culturali che abbiano in consegna …” (cfr. art. 107). La norma, per la verità, non specifica se la previsione riguardi i soli beni culturali tutelati “al chiuso” (come all’interno di un museo) o anche quelli posti all’esterno, e si riferisce espressamente ai soli beni che sono nella disponibilità degli enti pubblici, anche se per parte della dottrina la disciplina dovrebbe essere applicata in via analogica anche a quelli privati, sulla base del presupposto che il Codice non opera – a livello generale – nessuna distinzione di regime giuridico in base allo stato di consegna dei beni. Sono previste delle eccezioni, ovvero delle ipotesi di riproduzione/duplicazione del bene culturale anche in assenza di autorizzazione, ma tali eccezioni sono limitate a determinate modalità di utilizzo per uso personale o, in ogni caso, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, a prescindere dall’eventuale pagamento (anche ex post) dei canoni e corrispettivi.

È pacifico pertanto che la riproduzione di un’opera pubblica tutelata dal Codice dei beni culturali e custodita da un ente pubblico, se per scopi di lucro, debba avvenire con il consenso dell’ente che la possiede.

Anche se ciò non sempre accade.

Come nel recente caso dello stilista francese Jean Paul Gaultier, che ha riprodotto la iconica Venere sui propri capi di abbigliamento della capsule collection “Le Musée”; sollevando il legittimo disappunto delle Gallerie degli Uffizi, che hanno dapprima diffidato la maison e successivamente, non avendo ricevuto un riscontro, hanno intrapreso un’azione legale nei confronti della stessa per aver utilizzato senza autorizzazione uno dei beni culturali custoditi dal Museo.

Non è peraltro la prima volta che un ente pubblico italiano lamenta la riproduzione non autorizzata di un proprio bene.

Nel recente passato la Galleria dell’Accademia di Firenze ha più volte denunciato la illecita riproduzione del David di Michelangelo, conseguendo due prime importanti pronunce che hanno riconosciuto la violazione e condannato gli usi commerciali non autorizzati posti in essere da un centro di formazione toscano per giovani scultori (ord. del 14 aprile 2022) e da un’agenzia di viaggi (ord. del 26 ottobre 2017), mentre lo sfruttamento non concordato della immagine del Teatro Massimo da parte di una banca è stata stigmatizzata dal Tribunale di Palermo (sent. del 21 settembre 2017).

Alla base di tali pronunce emerge una attenzione, sempre più avvertita, di demandare alle autorità preposte un’opportuna e necessaria valutazione di compatibilità tra l’uso e il valore culturale dell’opera, “intesa come diritto alla sua riproduzione nonché come tutela della considerazione del bene da parte dei consociati oltre che della sua identità, intesa come memoria della comunità nazionale e del territorio, quale nozione identitaria collettiva” (così la ultima pronuncia fiorentina). Nella crescente consapevolezza dell’importanza non solo della conservazione dei beni culturali, ma anche della tutela e valorizzazione della loro immagine“.

Avv. Gilberto Cavagna, Bipart studio legale

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