La riproduzione dei beni culturali a fini commerciali: opportunità e limiti, anche territoriali

La riproduzione di tali opere all’estero potrebbe effettivamente costituire un volano per la loro promozione e conoscenza e per il turismo nel nostro paese?

Gilberto Cavagna di Gualdana
Gilberto Cavagna di Gualdana

L’avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana di Bipart Studio legale commenta la vertenza promossa dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, con il Ministero della Cultura, contro Ravensburger, famosa società leader nel mercato dei puzzle in Europa che, nonostante le contestazioni, ha continuato a commercializzare un prodotto che riproduceva il celeberrimo “Uomo vitruviano” di Leonardo.

La riproduzione dei beni culturali è disciplinata dagli artt. 107-109 del Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42/2004), norme che demandano all’Amministrazione custode del bene culturale il potere di autorizzare o meno la riproduzione dell’immagine del bene e di determinare i canoni di concessione e i corrispettivi di tale riproduzione, anche alla luce del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso, dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, del tipo e della durata di utilizzazione degli spazi e dei beni, dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

In mancanza di consenso, l’Amministrazione può rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere l’inibitoria della riproduzione e, se del caso, il risarcimento dei danni.

Ed è quello che è successo nella vertenza promossa dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, con il Ministero della Cultura, contro Ravensburger, famosa società (di origine tedesca ma presente anche nel nostro paese) leader nel mercato dei puzzle in Europa che, nonostante le contestazioni, ha continuato a commercializzare un prodotto che riproduceva il celeberrimo “Uomo vitruviano” di Leonardo da Vinci, custodito ed esposto alle Gallerie dell’Accademia.

Il Tribunale di Venezia ha sanzionato tale illecito con un’ordinanza datata 28 settembre 2021, decisione sostanzialmente confermata anche nei successivi giudizi di merito, con divieto per la convenuta di utilizzare l’opera in questione a fini commerciali in qualsiasi modo sui loro prodotti, sui loro siti web e sulle piattaforme social “in Italia e all’estero”.

L’estensione della pronuncia ha fatto subito discutere e Ravensburger, grazie anche ad una intelligente intuizione dei propri legali, si è rivolta quindi al Tribunale di Stoccarda sostenendo che una tale estensione del giudicato sia contraria al diritto dell’Unione Europea e, conseguentemente, ha richiesto che “venga dichiarata l’inesistenza di una tale richiesta globale di provvedimenti ingiuntivi sulla base della legge italiana sulla tutela dei beni culturali”.

Il Tribunale tedesco ha accolto la prospettazione delle ricorrenti, evidenziando come “In base ai principi generali del diritto costituzionale, l’ambito della sovranità di uno Stato è limitato al suo territorio” e, se pertanto l’inibitoria e la condanna disposte dal giudice italiano per il territorio italiano sono pienamente legittime, anche in forza del “cosiddetto principio di territorialità […] principio generalmente riconosciuto dal diritto costituzionale internazionale ed espressione della sovranità di ciascuno Stato”, di converso e conseguenza “Lo Stato italiano non ha l’autorità normativa per applicarla al di fuori del territorio italiano. La tesi opposta viola la sovranità dei singoli Stati e deve quindi essere respinta”.

Le amministrazioni pubbliche non possono pertanto pretendere di inibire la riproduzione delle loro opere, in forza della normativa del codice dei beni culturale, al di fuori dei confini nazionali.

Del resto, la riproduzione di tali opere all’estero potrebbe effettivamente costituire un volano per la loro promozione e conoscenza e per il turismo nel nostro paese.

Considerazioni queste che, lungi dal volere prevaricare la norma, potrebbero tuttavia richiedere un ripensamento più generale della stessa normativa.

Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana, Bipart Studio legale

 

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